Ultima modifica: 7 Dicembre 2019

CYBERBULLISMO

COSA FA LA NOSTRA SCUOLA PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO

 Il nostro Istituto adotta come definizione di cyberbullismo la seguente: Il termine “cyberbullismo” si riferisce ad azioni aggressive e intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, istant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi (Patchin, Hinduja, 2006, Smith, 2007, Willard, 2007).

 L’istituto comprensivo concorda nel ritenere che gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l’altro (circ.MIUR aprile 2015).

 La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, con interventi sulle classi  e con incontri rivolti ai genitori da parte:

  • degli insegnanti
  • di esperti
  • con la polizia postale o con altre forze dell’ordine

La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

L’Istituto individua la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell’articolo 4 comma 3 della legge 71/2017.

Nel nostro Istituto il REFERENTE è la prof.essa Cavestri Cristina contattabile via mail all’indirizzo di posta elettronica cavestri.cristina@comprensivoarma.it

Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

Le mancanze disciplinari che rientrano nel Cyberbullismo sono:

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privatocreando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

 Furto d’identità: creazione di account fasulli a nome di altra persona

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

 Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all’ edificio e all’ orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docenti e dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli studenti devono essere coscienti della gravità della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi mostra indifferenza o a chi, all’ interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

 Non è consentito, durante le attività didattiche all’ interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’ istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

 I genitori devono vigilare sull’ uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

 I comportamenti che, accertati, si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati dall’Istituto infrazioni gravi e saranno conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.

I provvedimenti disciplinari mirano a responsabilizzare lo studente e consistono oltre all’applicazione di sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità (quali allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’esame di Stato, etc..), anche alla previsione dell’attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, come ad es. pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che portino lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 71/2017

LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

REGOLAMENTO SCOLASTICO art. 131 e 132

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

RACCOLTA DI MATERIALE INFORMATIVO